Statuto di SIMESI

ASSOCIAZIONE  SIMESI

Società Italiana Medicina dell’Essere e Scienze Integrate

 

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

E’ costituito l’Associazione “SOCIETA’ ITALIANA MEDICINA DELL’ESSERE e SCIENZE INTEGRATE” anche denominata in breve “SIMESI”, di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione” con sede in via Ventimiglia, 41, Torino. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune ma tale modifica deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l’organizzazione è iscritta.

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Associazione ha durata illimitata.

A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “SIMESI ETS” oppure “Simesi Ente del Terzo Settore”.

L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

 

Articolo 2

L’Associazione è apartitica e aconfessionale.

L’Associazione sostiene e favorisce la libertà di espressione.

L’Associazione sostiene e favorisce la libertà di scelta della cura, per promuovere l’umanizzazione della salute in ambito di prevenzione e cura dalla nascita al fin di vita.

L’Associazione esprime il desiderio di ampliare la visione della salute umana oltre il paradigma riduzionistico della sola cura d’organo, contribuendo così al processo di umanizzazione di una medicina che ascolti la persona, con le sue conoscenze, le sue emozioni e le sue esperienze rispetto al proprio benessere, secondo una visione olistica e sistemica della cura.

Il benessere dell’Essere umano in ogni luogo della società in cui lui si relaziona è la nostra prima missione.

La mission dell’Associazione è dunque quella di porre l’ESSERE UMANO al centro di un percorso di crescita personale, considerandolo costituito da un’unica essenza a sua volta composta da tre inseparabili realtà: un sistema organico, un sistema psichico e un sistema energetico vitale.

La coesione e la sinergia di queste tre realtà è l’obiettivo dell’Associazione, mettendo un maggiore focus di ricerca sulla Biopsicosomatica, cioè sulle implicazioni della psiche come cofattore in grado di influenzare sia il corpo che il sistema energetico, oltre che sui metodi pratici per mantenere lo stato di benessere.

L’Associazione non ha scopo di lucro, e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, con particolare ma non esclusivo riferimento alle attività di interesse generale di cui alle lettere:

  1. b) interventi e prestazioni sanitarie;
  2. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  3. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale co finalità educativa;
  4. g) formazione universitaria e post-universitaria;
  5. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  6. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  7. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto1990, n. 223, e successive modificazioni;
  1. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. a) – d) –

Segnatamente essa intende svolgere le seguenti attività:

 

  1. Collaborare alla promozione della salute, alla prevenzione del disagio e delle malattie, ed ogni altro intervento a favore del benessere della persona in una ottica di visione integrata e sistemica della salute;
  2. Collaborare con le Regioni, le Aziende Sanitarie e altre istituzioni e organismi pubblici e realtà private per la promozione della salute in ogni ambito, in accordo con gli scopi della Società;
  3. Favorire la creazione di gruppi di studio per specifici settori di ricerca ed intervento;
  4. Promuovere e approfondire lo studio e l’applicazione della scienze integrate, sistemiche e pedagogiche nell’ambito della cura e prevenzione;
  5. Promuovere e approfondire lo studio e l’applicazione delle discipline bionaturali e olistiche a sostegno del benessere della persona;
  6. Promuovere la ricerca scientifica, medica, psicologica e spirituale della società (in riferimento all’art. 4 della costituzione);
  7. G) Diffondere e promuovere un approccio OLISTICO, SISTEMICO per il benessere della persona e L’APPROCCIO BIO-PSICO-SOCIALE quale paradigma di comprensione della salute e della malattia;
  8. H) Promuovere ogni altra iniziativa che sarà ritenuta opportuna e coerente con gli scopi dell’associazione, nei limiti consentiti dalla Legge;

 

Per raggiungere tali scopi l’Associazione si propone di:

  • Promuovere realtà che hanno scopi affini con la visione di un’unione di corpo-mente-spirito;
  • Partecipare a bandi e concorsi per attività legate al conseguimento degli scopi associativi;
  • Organizzare conferenze a temadi divulgazione e approfondimento sulle citate tematiche e progetti personalizzati per sviluppare le proprie capacità e i propri talenti;
  • Creare e promuovere progetti di ricerca scientificaper continuare a studiare e a promuovere i risultati di un maggior approccio all’umanizzazione delle cure;
  • Collaborazioni con progetti privati o pubblici per l’integrazione delle diverse figure professionali e la promozione della salute;
  • Ideare e gestire progetti di tipo pedagogico in ambito della prevenzione e promozione della salute, finalizzati al mantenimento del benessere della persona;
  • Promuovere attività di aggregazione sociale;
  • Divulgazione di materiali inerenti alle iniziative proposte;
  • Facilitare il contatto e la collaborazione fra gli associati, attraverso piattaforme multimediali e incontri di confronto e condivisione di progetti e competenze;
  • Promuovere la visibilità delle competenze degli associati a livello nazionale con l’ausilio di una piattaforma;
  • Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

 

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le attività dei soci volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell’Ente di Terzo Settore.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

 

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 3

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. le entrate derivanti dall’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, incontri di studio e altre iniziative;
  8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  10. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’Associazione, ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La quota associativa minima è stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea può prevedere una quota associativa ridotta per determinate categorie di Soci in presenza di condizioni oggettive.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell’ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell’Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117/17, se svolte.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

– dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Ente di Terzo Settore;

– da eventuali fondi di riserva.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Ente di Terzo Settore, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati. I beni immobili possono essere affidati per il raggiungimento delle finalità associative ai singoli associati, previa sottoscrizione della delega all’utilizzo e al possesso degli stessi.

 

BILANCIO

Articolo 4

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione:

–            potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l’Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;

–             in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

–             dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

–             dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

 

Articolo 5

L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

 

ASSOCIATI

Articolo 6

Posso essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, oppure trascorso 1 mese dal sollecito di mancato pagamento;
  • per esclusione;
  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all’Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

  1. Fondatori;
  2. Ordinari: persone fisiche e giuridiche che aderiscono, tenuti a versare la quota;
  3. Onorari: persone fisiche ed enti, che non pagano la quota societaria, ma sono equiparati ai soci ordinari con stessi diritti e doveri.

 

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’Atto Costitutivo;

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 7

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Articolo 8

I Soci sono tenuti a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

 

Articolo 9

I Soci che cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

dimissioni volontarie;

– quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

– quando si rendono morosi di oltre 30 giorni nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;

– quando qualcuno utilizza il nome dell’Associazione senza autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo;

– quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Ente di Terzo Settore.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea Ordinaria. L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i

quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

 

 

Articolo 10

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • L’organo di controllo, qualora previsto.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

Articolo 11

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Ente di Terzo Settore ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto a mezzo mail da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti dell’organo direttivo,
  • approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione;
  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

 

Articolo 12

L’Assemblea Straordinaria è convocata e:

  1. a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
  2. b) delibera sulla trasformazione, la fusione e o scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  3. c) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

 

Articolo 13

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Per l’assemblea straordinaria che delibera per eventuali modifche statuaria o la fusione, la scissione o latrasformazione dell’Associazione, occorre sia in prima che in secondaconvocazione a presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l’assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevoledi almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.

 

Articolo 14

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio Direttivo mancanti; in questo caso l’Associazione è costretto a cessare in quanto viene a mancare il Consiglio Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

 

Articolo 15

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipano tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

 

Articolo 16

L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri dell’Organo di controllo rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un tesoriere;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

L’organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 18

Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 19

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di Controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell’apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l’attività svolta.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l’Organo di Controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro.

Articolo 20

Norme Applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

 

Articolo 21

Clausola compromissoria

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro

Articolo 22

Questa Associazione nasce in forte collaborazione con il Master di MEDICINA DELL’ESSERE ed entrambe mantengono l’unicità e l’indipedenza, e la cui collaborazione e le modalità e i termini di utilizzo saranno definiti da un regolamento interno.